Lo Statuto

CIRCOLO SCACCHISTICO EXCELSIOR

STATUTO SOCIALE

 

I – COSTITUZIONE, FINALITÀ E DURATA

Art. 1 – Denominazione e sede

– È costituita un’associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO SCACCHISTICO EXCELSIOR” con Sede in BERGAMO Via Borgo Santa Caterina 16
La sede potrà altresì essere trasferita in altro luogo e potranno essere aperte sedi periferiche.

Art. 2 – Scopo

1. L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alla disciplina sportiva degli scacchi.
2. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina degli scacchi, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva.
Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina degli scacchi. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
4. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
8. L’Associazione opera nel rispetto dei principi Statutari della Società Sportiva Excelsior di Borgo Santa Caterina di cui fa parte.

Art. 3 – Attività

Per il perseguimento degli scopi sociali l’Associazione
a) organizza e partecipa con i propri soci a tornei e manifestazioni scacchistiche individuali e/o di squadra proposte a livello locale e/o nazionale e internazionale,
b) organizza e promuove corsi ed altre attività formative e didattiche utili alla diffusione della conoscenza della disciplina degli Scacchi, nonché iniziative ricreative e culturali ad essa attinenti,

Art. 4 – Durata

1. La durata dell’Associazione è illimitata
2. L’Associazione potrà essere sciolta solo con il voto dell’assemblea straordinaria appositamente convocata ai sensi dell’Art.27 del presente statuto.

II – I SOCI

Art. 5 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Scacchistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione e del versamento della quota associativa, potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 – Qualifica dei soci

L’Associazione è composta da
a) Soci Ordinari,
b) Soci Sostenitori,
c) Soci Benemeriti.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che svolgono qualsiasi attività sociale e sportiva.
Sono Soci Sostenitori coloro che con superiore apporto economico o impegno personale contribuiscono maggiormente al sostentamento dell’Associazione.
Sono Soci Benemeriti coloro che col loro impegno e/o munificenza e/o meriti sportivi contribuiscono e/o hanno contribuito all’affermazione della Associazione.
Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
Fino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nelle assemblee dall’esercente la responsabilità genitoriale, che avrà diritto al solo elettorato attivo.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 15.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite.

Art. 8 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L’associato radiato non può essere più riammesso.

III – ORDINAMENTO

Art. 9 – Organi

Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.

Art. 10 – Funzionamento dell’assemblea

1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può essere convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art.11 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art.12 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10, comma 2.
4. L’assemblea ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.13 – Validità assembleare

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, e redatto il relativo verbale, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria, sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Art.14 – Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Art.15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile da tre a otto consiglieri, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Le cariche di segretario e di tesoriere possono essere assunte da una stessa persona. Il consiglio direttivo nomina altresì un direttore tecnico, eventualmente anche al di fuori del consiglio stesso. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione Scacchistica Italiana e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.16 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 17 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 10, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.

Art.18 – Il presidente

Il presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art.19 – Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il segretario

Il Segretario dell’Associazione ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e di gestire gli aspetti organizzativi dell’attività dell’Associazione secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il tesoriere

Il tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della contabilità nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi secondo le disposizioni del consiglio direttivo.

Art. 22 – Il direttore tecnico

Il Direttore Tecnico è responsabile dell’indirizzo tecnico dell’attività dell’Associazione secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economicofinanziaria dell’Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 24 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre dell’anno.

Art. 25 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti ed erogazioni liberali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Art. 26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Art. 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai Soci almeno trenta giorni prima della riunione indetta per la deliberazione, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma.
3. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altro ente o associazione senza scopo di lucro che persegua finalità di promozione scacchistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana a cui l’Associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.


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